ESCLUSO IL REATO DI MOLESTIE A CARICO DELLA EX MOGLIE CHE CONTATTA RIPETUTAMENTE L’ALTRO GENITORE PER RAGIONI INERENTI I FIGLICass. Pen. sent. n. 26776 del 28.06.2016

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«Premesso che la giurisprudenza più recente di questa Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 28680 del 26/03/2004 – dep. 01/07/2004, Modena, Rv. 229464; Sez. 1, Sentenza n. 30294 del 24/06/2011, Rv. 250912; sez. 1, Sentenza n. 10983 del 22/02/2011, Rv. 249879) ha condivisibilmente affermato che “La disposizione di cui all’art. 660 cod. pen. punisce la molestia commessa col mezzo del telefono, e quindi anche la molestia posta in essere attraverso l’invio di short messages system (SMS) trasmessi attraverso sistemi telefonici mobili o fissi, i quali non possono essere assimilati a messaggi di tipo epistolare, in quanto il destinatario di essi è costretto, sia “de auditu” che “de visu”, a percepirli, con corrispondente turbamento della quiete e tranquillità psichica, prima di poterne individuare il mittente, il quale in tal modo realizza l’obiettivo di recare disturbo al destinatario, si osserva che il reato contestato punisce chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero con il mezzo del telefono, per petulanza o altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo.
Ai fini della sussistenza del reato è necessario che il comportamento sia connotato dalla caratteristica della petulanza, ossia da quel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente che finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone “o per altro biasimevole motivo”, ovvero qualsiasi altra motivazione che sia da considerare riprovevole per se stessa o in relazione alla persona molestata, e che è considerata dalla norma come avente gli stessi effetti della petulanza (v. Cass. Sez. 1, 7.1.1994 n. 3494, Benevento) (…)
Ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in questione, è sufficiente la coscienza e volontarietà della condotta che sia oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone, sicchè l’elemento psicologico del reato di cui all’art. 660 c.p. sussiste anche quando l’agente esercita (o ritiene di esercitare) un suo diritto, quando il di lui comportamento nei confronti del soggetto passivo si estrinsechi in forme tali da arrecargli molestia o disturbo, con specifico intento di ottenere, eventualmente per vie diverse da quelle legali, il soddisfacimento delle proprie pretese (in tal senso, v., fra le altre, Cass., Sez. 1, 3.2.1992 n. 2314). 
Nella specie, infatti, il giudice ha ammesso che le ragioni dell’imputata a ricercare il contatto con il marito separato riguardavano problematiche con i figli e ragioni economiche connesse al mancato pagamento della somma versata in sede di separazione personale, ma ha considerato integrato il reato avendo di mira gli effetti che da essa erano rifluiti nella sfera della persona offesa che “non gradendo le chiamate le interrompeva”. Tale ragionamento non rispecchia il contenuto della norma che è incentrato sulla molestia dell’atto e non sulla percezione che di esso ha il destinatario.
Cosicchè, una volta riconosciuto che le telefonate e gli sms vertevano “su questioni non futili e di rilevante interesse per i figli” è illogico definirle petulanti e fonti di disturbo, come se fosse giustificabile il comportamento del genitore che per sottrarsi agli obblighi a suo carico (economici e di assistenza) rifiuti ogni colloquio con il coniuge separato».
Non ravvisando nel comportamento posto in essere dalla ricorrente un fine di petulanza, nè tantomeno un biasimevole motivo, la Corte ha accolto il ricorso sulla scorta del ragionamento di cui sopra.