Codice etico

CODICE ETICO E COMPORTAMENTALE
dei soci di
CAMMINO – Camera Nazionale Avvocati per le persone, per i minorenni e per le famiglie 

 

Art. 1 – Principi generali

  1. Gli avvocati e praticanti avvocati aderenti a CAMMINO – Camera Nazionale Avvocati per le persone, per i minorenni e per le famiglie (d’ora in avanti definita anche CAMMINO), in piena sintonia con quanto previsto dagli artt. 1, 4 II comma, e 24 della Costituzione, nella consapevolezza dell’alta responsabilità sociale riconnessa alla professione forense con particolare riferimento alla promozione e tutela dei diritti delle persone minori di età e degli altri soggetti vulnerabili, adottano il seguente Codice etico che reca i principi guida del comportamento dell’associazione nel suo complesso e dei singoli soci.
  2. Sia nei rapporti associativi, interni ed esterni, sia nei rapporti dei singoli soci con colleghi, assistiti e controparti, nonché con le istituzioni, CAMMINO, richiamando il Codice Deontologico Forense e il Codice di Deontologia degli Avvocati Europei, approvato dal Consiglio degli Ordini Forensi Europei, adotta e fa propri i principi di trasparenza, eticità, responsabilità sociale.
  3. Gli avvocati e praticanti avvocati aderenti a CAMMINO condividono il principio per cui il conferimento di incarico in materia di famiglia e nei procedimenti in cui sono coinvolti persone minori di età o altri soggetti vulnerabili richiede competenza e preparazione specifiche, in sintonia con le Linee Guida del Consiglio d’Europa, che prevede la necessità di una preparazione interdisciplinare.
  4. Nel rispetto della normativa e delle proprie funzioni di assistenza, difesa e rappresentanza, in tutti i procedimenti che coinvolgono persone minori di età, gli avvocati e praticanti avvocati soci agiscono nella piena consapevolezza che l’interesse del minore costituisce criterio preminente di giudizio. In ragione di ciò curano di ridurre al minimo gli effetti negativi per il minore dell’esperienza processuale, evitano la sua vittimizzazione secondaria e perseguono la sollecita definizione del procedimento, coltivando il più possibile la ricerca di soluzioni condivise tra le parti e la via dell’accordo.
  5. I soci hanno cura in particolare che i propri Assistiti comprendano i principi di diritto propri dell’area famiglia-minori e la conseguente strategia processuale adottata aderente agli stessi oltre che il contenuto e le ragioni degli atti del procedimento e delle decisioni dell’autorità giudiziaria.
  6. I soci curano costantemente la propria preparazione professionale accrescendo e sviluppando le proprie conoscenze con particolare attenzione e approfondimento allo spazio giuridico europeo e alla normativa convenzionale e approfondendo le discipline specialistiche in campo socio-psicopedagogico.
  7. Ogni Socio e l’associazione nel suo complesso assicurano il più scrupoloso rispetto delle disposizioni emanate dalle Autorità preposte alla vigilanza e al controllo sulle attività pertinenti alle sue funzioni professionali e ogni collaborazione alle istituzioni forensi.

Art. 2 – Rapporti con gli assistiti e con i terzi

  1. Il Socio di CAMMINO non deve accettare un incarico o proseguirne l’esecuzione se il comportamento, le richieste dell’assistito o altri motivi non gli consentono di improntare la propria condotta ai principi di cui al presente Codice.
  2. Il Socio di CAMMINO che abbia assistito una persona minore di età o esercitato il ruolo di curatore o di tutore ovvero di amministratore di sostegno deve astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di altro familiare in controversie di tipo familiare relative allo stesso nucleo o alle stesse parti coinvolte nel precedente procedimento e/o nell’esecuzione del precedente incarico.
  3. Il Socio di CAMMINO che abbia assistito un genitore in altra controversia non può accettare la funzione di curatore o di tutore o di avvocato della persona minore di età.
  4. Il Socio avvocato di una delle altre parti adulte in procedimenti in materia familiare o minorile dovrà:
    1. astenersi da rapporti con le persone minori di età coinvolte nel procedimento civile;
    2. informare il proprio Assistito dei rischi ai quali è esposto il minore se coinvolto nelle dinamiche conflittuali processuali ed extra-processuali;
    3. astenersi dal mostrare al minore atti e documenti processuali ed extraprocessuali relativi alle questioni di cui al procedimento;
    4. invitare espressamente il proprio Assistito a conformare il proprio comportamento a quanto sopra.
  5. Il Socio di CAMMINO dovrà intrattenere con tutti i soggetti e professionisti, che a vario titolo si occupano della persona minore, rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione reciproci.
  6. Il Socio di CAMMINO invita il proprio Assistito a non porre in essere condotte miranti a creare o ad esacerbare il conflitto e comportamenti contrari all’interesse del minore; lo informa sulla possibilità di ricorrere alla mediazione familiare.
  7. Il Socio di CAMMINO ha il dovere di acquisire tutti gli elementi di fatto utili per improntare la migliore difesa in piena e totale autonomia, finalizzata anche alla definizione conciliativa della procedura.
  8. Il Socio di CAMMINO non può svilire il proprio ruolo né accaparrarsi clientela attraverso la richiesta di compensi irrisori e lesivi del decoro della sua funzione e l’importanza delle sue responsabilità processuali e sociali.

Art. 3 – L’audizione della persona minore di età

  1. Qualora sia disposta l’audizione della persona minore di età, i soci difensori delle parti costituite anteriormente all’inizio dell’udienza potranno fornire al giudice indicazioni su argomenti significativi, informandone gli avvocati di Controparte.
  2. Ciascuno dei soci raccomanderà al proprio Assistito di evitare forme di suggestione e di induzione della volontà del minore chiarendo che l’opinione di questi è uno degli elementi che il giudice terrà presente nel decidere.
  3. I soci, se presenti all’audizione del minore, non interferiranno in alcun modo mantenendo un comportamento silenzioso e non invasivo, rispettoso della serenità e libertà di espressione del minore.
  4. Qualora, per il tramite del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, sia stato predisposto un protocollo per l’audizione del minore nei procedimenti di famiglia, i soci si atterranno alle norme ivi contenute.

Art. 4 – Dovere di riservatezza e rapporti con i mezzi di comunicazione

  1. Il Socio di CAMMINO, consapevole che la divulgazione delle informazioni acquisite sulla persona minore di età e/o sul suo nucleo familiare per l’espletamento del mandato, contrasta di per sé con l’interesse del minore che è criterio preminente di giudizio, si asterrà da qualsiasi forma di rilascio di dichiarazioni alla stampa o ai media, salvo che ciò sia necessario per eventuali smentite, rettifiche o precisazioni.
  2. Nel corso di procedimenti concernenti persone minori di età, anche una volta che gli stessi siano definiti, il Socio di CAMMINO è tenuto a tutelarne l’anonimato, astenendosi da qualsiasi forma di divulgazione di notizie e/o immagini anche schermate, salvo che ciò sia necessario per eventuali smentite, rettifiche o precisazioni.
  3. Nei rapporti con i mezzi di informazione, il Socio di CAMMINO deve usare linguaggio e comportamenti improntati a cautela e moderazione, al fine di evitare ogni ingiustificato o inopportuno allarme, sui fatti e sulle opinioni senza mai fare riferimento ad incarichi espletati e conoscenze acquisite nel corso dell’espletamento di mandati.

Art. 5 – Dovere di informativa all’assistito

  1. Il Socio di CAMMINO è tenuto ad informare il proprio assistito circa lo svolgimento dell’incarico affidatogli, tempo per tempo, quando lo reputi opportuno e ogniqualvolta il cliente ne faccia richiesta.
  2. È obbligo del Socio di CAMMINO informare il proprio Assistito, all’atto di assunzione dell’incarico, sulle previsioni di massima inerenti la durata e i costi presumibili dell’incarico affidatogli esplicitando, se del caso che, in ragione della complessità e delle variabili tecniche che l’espletamento del mandato richiederà, le previsioni di tempi e di costi potrebbero subire variazioni e specificando i criteri della relativa tariffazione.

Art. 6 – Rinuncia all’incarico ricevuto

  1. Il Socio di CAMMINO rinuncerà all’incarico che lo ponga in contrasto con i principi di cui al presente Codice etico.

Art. 7 – Rapporti con i collaboratori

  1. Il Socio di CAMMINO informa i propri collaboratori dei principi del presente Codice etico ai quali si è vincolato e ne fornisce loro copia; deve inoltre adoperarsi affinché anche i collaboratori rispettino tali principi.
  2. Il Socio di CAMMINO promuove la preparazione professionale dei propri collaboratori.

Art. 8 – Rapporti con le altre associazioni

  1. Il Socio di CAMMINO collaborerà lealmente con altre associazioni forensi o professionali nell’utile ricerca di sinergie a fini di ricerca e formazione, curando di non promuovere attività che per argomento e concomitanza siano concorrenziali con quelle dell’Associazione stessa.
  2. Il Socio di CAMMINO non deve divulgare notizie, modi di operare e altre strategie organizzative apprese in ragione della sua qualità di Socio o della carica o delega associativa dallo stesso ricoperta.

Art. 9 – Dovere di conformarsi alle decisioni dell’associazione e collaborare con essa

  1. Nei rapporti con gli organi dell’Associazione, il Socio di CAMMINO deve ispirarsi a rispetto, collaborazione e partecipazione attiva alla vita associativa e alle sue iniziative anche di formazione.
  2. Le decisioni legittimamente assunte dall’Associazione devono essere osservate da tutti i Soci, anche se dissenzienti in tutto o in parte sul contenuto e/o i fini delle stesse. Eventuali dissensi devono essere manifestati nelle sedi associative.
  3. Il Socio di CAMMINO ha il dovere di collaborare con l’Associazione per l’attuazione delle finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di verità e lealtà.
  4. Il Socio con cariche o deleghe associative si impegna a partecipare all’attività degli organi collegiali e alle relative adunanze.
  5. I Presidenti delle sedi territoriali, coadiuvati dai rispettivi uffici di presidenza, assicurano il buon andamento e il funzionamento della sede in collegamento stabile con la sede nazionale e con le altre sedi territoriali. A tal fine i Presidenti territoriali curano i relativi rapporti e relazionano i soci della sede delle varie iniziative nazionali, così come curano di relazionare la sede nazionale e le altre territoriali delle attività della sede da lui presieduta.
  6. Il Presidente della sede territoriale cura a livello territoriale l’esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo che riguardino (anche) la sua sede.

Art. 10 – Trasparenza

  1. L’attività del Socio di CAMMINO deve essere sempre verificabile ed accertabile con la necessaria trasparenza per comprovarne la conformità alle norme di legge e regolamentari nonché ai principi del Codice di Comportamento, sia degli Organi dell’Associazione. In caso di trasgressioni o di vertenze sul comportamento, il Socio CAMMINO deve prestare la massima collaborazione e disponibilità nel chiarire e dimostrare l’attività svolta.

Art. 11 – Finanziamenti, fondi e quote associative

  1. CAMMINO si impegna a preservare la sua autonomia e indipendenza, anche rispetto a eventuali soggetti che eroghino contributi a fondo perduto, con riguardo all’elaborazione scientifica e culturale, ai progetti, alla pubblicazione dei risultati, alle modifiche o proposte legislative, e al rapporto con le istituzioni nelle loro varie espressioni.
  2. CAMMINO si impegna a fare un uso efficace, efficiente e lungimirante delle proprie risorse umane e finanziarie, secondo il criterio della buona gestione per fini conformi a quelli indicati nello Statuto in base ai principi di sobrietà e rigore.
  3. La destinazione dei contributi a fondo perduto dovrà essere sempre esplicitata e collegata a fini di statuto nonché alla realizzazione di specifici progetti e resa nota ai soci.

Art. 12 – Entrata in vigore e modifiche

  1. Il presente Codice Etico entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione in assemblea.
  2. Per le modifiche al presente Codice occorre espressa delibera assembleare con la maggioranza semplice.
  3. Costituisce parte integrante del presente Codice il documento allegato “Etica, deontologia, responsabilità sociale dell’avvocato/rappresentante del minore”.

 CODICE ETICO

 ETICA, DEONTOLOGIA, RESPONSABILITA’ SOCIALE DELL’AVVOCATO/RAPPRESENTANTE DEL MINORE