LA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI DECORO, PROBITÀ, DIGNITÀ E FEDELTÀ NEI CONFRONTI DELLA CONTROPARTE INTEGRA UN ILLECITO DEONTOLOGICO Cass. Civ. SS.UU. 25.06.2013 n° 15873di Guendalina Garau

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La violazione del dovere di decoro, probità, dignità e fedeltà non solo nei confronti del difeso ma anche della controparte, e la negligenza nel compimento dell’attività difensiva, di cui agli artt. 5 e seguenti del Codice Deontologico Forense, da parte dell’avvocato determinano l’apertura di un procedimento disciplinare a suo carico; nella fattispecie l’avvocato era stato sanzionato dal C.N.F. con la sanzione della sospensione dell’esercizio dell’attività professionale per mesi due (sanzione confermata dalla Suprema Corte) per avere chiesto, quale difensore dell’opposto, l’esecutorietà di un titolo (decreto ingiuntivo) che sapeva non eseguibile per essergli stato notificato l’atto di citazione in opposizione il giorno precedente, inducendo in errore il giudice sul falso presupposto della mancata opposizione dell’ingiunto, esecutorietà poi revocata.