NON RIPETIBILE IL MANTENIMENTO CORRISPOSTO AL FIGLIO POCO PRIMA DELLA REVOCA DI TALE OBBLIGO A CARICO DEL PADRE, SE NEL CASO CONCRETO LA CONTRIBUZIONE ABBIA RIVESTITO CARATTERE ALIMENTARECass. Civ., sent. n. 13609 del 4.07.2016

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Respinto il ricorso del padre volto a ripetere dalla ex coniuge le somme erogate a titolo di mantenimento del figlio, il cui obbligo è stato successivamente revocato per la raggiunta indipendenza economica dello stesso. Ciò alla luce del fatto che, in rapporto alla iniziale esigua retribuzione del ragazzo e all’assunzione in prova dello stesso, nonché alla onerosità di un mutuo contratto da quest’ultimo per la propria formazione lavorativa, l’entità dell’assegno corrisposto dal padre abbia mantenuto un carattere “alimentare”. Ribadito quindi il principio secondo cui: «Il carattere sostanzialmente alimentare dell’assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, in regime di separazione, comporta che la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda vada contemperata con i principi d’irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, con la conseguenza che la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione».