In tema di revisione delle condizioni economiche di separazione, il Giudice, adito ai sensi dell’art. 156, settimo comma, c.c., opera nell’ambito di un giudicato “rebus sic stantibus”.
Pertanto, egli non può procedere ex novo a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni delle parti o a una nuova e autonoma comparazione dei loro redditi, bensì deve accertare la sopravvenienza di fatti nuovi e di “giustificati motivi” di carattere oggettivo, successivi alla formazione del titolo, idonei ad alterare l’equilibrio economico originario voluto dai coniugi.
L’accertamento dell’effettività di tali mutamenti e del relativo nesso di causalità impone una rigorosa valutazione comparativa che non può limitarsi all’esame di un arco temporale interamente successivo alla separazione, ma richiede necessariamente il raffronto tra la situazione patrimoniale e reddituale successiva e quella preesistente alla separazione medesima (nella specie, l’annualità anteriore alla conclusione dell’accordo), in forza della quale i coniugi avevano originariamente determinato l’assetto dei loro rapporti economici.
