La Quinta Sezione Penale della Cassazione, nell’individuare il termine utile ai fini della proposizione della querela per il delitto di atti persecutori, ha ribadito che esso inizia a decorrere dalla consumazione del reato, che a sua volta coincide con “l’evento di danno”, consistente nell’alterazione delle abitudini di vita della vittima, in un perdurante stato di ansia o di paura, ovvero con “l’evento di pericolo” che prospetta il timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto. Con tale pronuncia è stata anche chiarita la natura del reato ex art. 612bis c.p., qualificato come reato abituale di evento a struttura causale e non di mera condotta. Il dies a quo per la proposizione della querela, non decorre con riferimento alle porzioni di condotta del soggetto attivo che precedono la consumazione dell’illecito, essendo necessario che le fasi ed i momenti nei quali la condotta si articola, siano sufficientemente determinati, atteso che un’adeguata difesa implica una collocazione temporale di massima, pur nella considerazione degli effetti derivati per la persona offesa.