La Quinta Sezione Penale della Cassazione, nell’individuare il termine utile ai fini della proposizione della querela per il delitto di atti persecutori, ha ribadito che esso inizia a decorrere dalla consumazione del reato, che a sua volta coincide con “l’evento di danno”, consistente nell’alterazione delle abitudini di vita della vittima, in un perdurante stato di ansia o di paura, ovvero con “l’evento di pericolo” che prospetta il timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto. Con tale pronuncia è stata anche chiarita la natura del reato ex art. 612bis c.p., qualificato come reato abituale di evento a struttura causale e non di mera condotta. Il dies a quo per la proposizione della querela, non decorre con riferimento alle porzioni di condotta del soggetto attivo che precedono la consumazione dell’illecito, essendo necessario che le fasi ed i momenti nei quali la condotta si articola, siano sufficientemente determinati, atteso che un’adeguata difesa implica una collocazione temporale di massima, pur nella considerazione degli effetti derivati per la persona offesa.
DECORRENZA DEL DIES A QUO PER PROPORRE QUERELA IN CASO DI ATTI PERSECUTORI (Cass. Pen., sez. V, sent. n. 17082 del 23.04.2015)di Tiziana Tomeo