La Corte di Giustizia si pronuncia sulla trascrizione del matrimonio di una same-sex couple legalmente contratto tra due cittadini dell’Unione, in un altro Stato membro.

Sentenza CGUE (Grande sezione), 25 novembre 2025, causa C-713/23.
Richiamando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo (sul punto, Przybyszewska e altri c. Polonia, CEDU, 12 dicembre 2023; Formela e altri c. Polonia, CEDU, 19 settembre 2024; nonché Andersen c. Polonia, CEDU, 24 aprile 2025) che impone agli Stati membri “un obbligo positivo di istituire un quadro giuridico che consenta il riconoscimento giuridico e la tutela delle coppie di persone dello stesso sesso” e che ha condannato la Polonia per aver “violato tale obbligo, il che ha comportato per le persone interessate l’incapacità di organizzare aspetti fondamentali della loro vita privata e familiare”, i Giudici di Lussemburgo hanno ricordato che, con riferimento alle persone dello stesso sesso che abbiano legalmente contratto matrimonio all’estero, il rifiuto di registrare un matrimonio in qualsiasi forma contratto genera un vuoto giuridico e non rispondente alle esigenze fondamentali di riconoscimento e di tutela delle coppie dello stesso sesso impegnate in una relazione stabile, oltre ad essere contrario ai diritti fondamentali che l’articolo 7 della Carta garantisce alle coppie di persone dello stesso sesso.

I diritti riconosciuti ai cittadini degli Stati membri da tale disposizione includono infatti il diritto di condurre una normale vita familiare sia nello Stato membro ospitante sia nello Stato membro del quale essi possiedono la cittadinanza al ritorno in tale Stato membro, ivi beneficiando della presenza, al loro fianco, dei loro familiari, incluso il coniuge.

Se è pacifico che le norme relative al matrimonio rientrano nella competenza degli Stati membri, è vero che ciascuno Stato membro deve rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, le disposizioni relative alla libertà di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri, riconoscendo, a tal fine, lo status delle persone stabilito in un altro Stato membro conformemente al diritto di quest’ultimo. Inoltre, l’assenza di una modalità di riconoscimento equivalente a quella concessa alle coppie di sesso opposto costituisce una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale e vietata dall’articolo 21, paragrafo 1, della Carta e, pertanto, con riguardo alla trascrizione dell’atto di matrimonio nel registro dello stato civile, uno Stato membro è tenuto ad applicare la medesima modalità di trascrizione, indistintamente ai matrimoni contratti tra persone dello stesso sesso e a quelli contratti tra persone di sesso opposto.

(Nel caso di specie, nel 2018 due cittadini polacchi, si sono sposati a Berlino. Essi soggiornavano in Germania e uno dei coniugi possedeva anche la cittadinanza tedesca. Desiderando soggiornare in Polonia come coppia coniugata, hanno chiesto la trascrizione dell’atto di matrimonio redatto in Germania nel registro dello stato civile polacco ma la domanda è stata respinta).

Qui la sentenza integrale
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=306543&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12353640