Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 10 giugno u.s., ha esaminato e approvato i seguenti due schemi di decreti legislativi, in esame preliminare. Poi ci sarà il vaglio delle Commissioni parlamentari; delle Conferenza delle Regioni; delle Authority competenti.
I decreti sono coerenti e conformi all’AI Act europeo (Regolamento UE 2024/1689): non introducono una disciplina alternativa rispetto al quadro europeo, ma ne assicurano l’attuazione nell’ordinamento nazionale.
Il tratto qualificante dei decreti delegati, come già era stato della legge 132/25, è l’impostazione antropocentrica. Le norme costruiscono una cornice di garanzie affinché l’innovazione tecnologica resti sempre al servizio della persona, della sua dignità e dei suoi diritti fondamentali. È una impostazione in oggettiva sintonia, pur nella diversità degli ambiti, con l’ispirazione dell’enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV. È comune il messaggio di fondo: la tecnica non può diventare misura dell’umano, né sostituirsi alla coscienza, alla responsabilità e al discernimento dell’uomo.
L’intelligenza artificiale è una risorsa solo se resta governata da una visione etica e umanistica, che coniughi innovazione, giustizia, sicurezza e bene comune.
Nel dettaglio dei due schemi di decreto legislativo, si riportano alcuni contenuti:
- A) “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione”.
Nell’ambito del testo del primo schema di decreto, cui si rinvia per l’integrale trattazione, si riporta il riferimento ai punti:
1.5 Professioni
Per le professioni l’intervento introduce l’alfabetizzazione sull’IA nella formazione iniziale e continua. La responsabilità resta in capo al professionista e non si trasferisce allo strumento tecnologico.
- I percorsi formativi degli ordini coprono tre piani: tecnico (funzionamento, potenzialità e limiti dei sistemi), giuridico (regolamento europeo e norme nazionali) e deontologico. Quest’ultimo è il profilo di maggiore rilievo in quanto riguarda la responsabilità del professionista nell’uso dell’IA, gli obblighi informativi verso il cliente e il rispetto del principio antropocentrico della legge 132 del 2025.
- Gli ordini adeguano i propri regolamenti entro sei mesi, secondo le procedure di ciascuna categoria, con il coinvolgimento dell’autorità vigilante quando previsto.
- L’uso dell’IA rileva anche ai fini dell’equo compenso, attraverso parametri commisurati alla classificazione di rischio del sistema impiegato. I decreti che fissano i parametri dell’equo compenso — comprese le tariffe forensi — sono integrati entro dodici mesi. Si assicura, così, che il compenso rifletta l’effettivo apporto professionale e il livello di responsabilità connesso all’uso dell’IA, con parametri trasparenti a tutela tanto del professionista quanto del cliente.
La disciplina evita che l’automazione svaluti il lavoro intellettuale. Al contrario, riconduce l’IA a criteri trasparenti e oggettivi, tutelando tanto il professionista quanto il cliente e applicando il principio antropocentrico alla dimensione professionale.
- Giustizia: formazione dei magistrati
Nel settore giustizia la formazione sull’IA è una condizione di affidabilità fondamentale per assicurare che la decisione sia del magistrato e non della macchina: garantisce che gli strumenti tecnologici restino supporti all’attività umana e non sostituiscano il giudizio del magistrato.
La disciplina prevista dal decreto delegato raccorda la formazione del personale dell’amministrazione di giustizia con gli obblighi europei di alfabetizzazione sull’intelligenza artificiale.
I percorsi formativi si articolano su tre piani: tecnico, per conoscere funzionamento, potenzialità, limiti, tecniche di interrogazione e cybersicurezza; giuridico, per comprendere il Regolamento europeo, la normativa nazionale e i principi della legge n. 132 del 2025; organizzativo e valoriale, per valutare l’impatto sull’amministrazione della giustizia, sul lavoro degli uffici e sui diritti fondamentali.
La formazione è differenziata per funzione e per livello di rischio dei sistemi, aggiornata periodicamente e finalizzata in particolare alla sorveglianza umana sui sistemi ad alto rischio (la giustizia è attività di alto rischio secondo l’AI ACT).
Le nuove norme attribuiscono alla Scuola Superiore della Magistratura il compito di formare i magistrati nell’uso dell’IA, in conformità a linee programmatiche predisposte dal Ministero della Giustizia e a quelle del CSM già previste in generale dalla legge. L’uso dell’IA lascerà naturalmente e doverosamente intatta la discrezionalità del magistrato nell’interpretazione e applicazione della legge, come già previsto dalle norme europee e dalla legge del 2025. Il Comitato direttivo della Scuola in carica sta già svolgendo numerosi corsi formativi sull’IA. Il punto qualificante dei corsi di formazione è che l’IA non sostituisce lo ius dicere: può migliorare organizzazione, ricerca e strumenti di supporto, ma la decisione deve restare presidiata dalla competenza, dall’indipendenza e dalla responsabilità della persona.
- B) “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia e di responsabilità civile e penale”
Nell’ambito del testo del secondo schema di decreto, cui si rinvia per l’integrale trattazione, si riporta il riferimento ai punti:
- La tutela del danneggiato e la responsabilità civile
La tutela civile mira a riequilibrare la posizione di chi subisce un danno da un sistema di IA, superando opacità tecnologica e asimmetrie informative senza introdurre nuovi obblighi sostanziali a carico delle imprese.
Il decreto rafforza l’accesso alla giustizia per il danneggiato in una materia tecnicamente complessa, nella quale la ricostruzione del funzionamento del sistema e del nesso causale può risultare particolarmente difficile. L’intervento si concentra sugli strumenti processuali necessari a rendere effettiva la tutela della persona danneggiata.
- Accesso alla documentazione tecnica del sistema, per consentire al danneggiato di comprendere le caratteristiche rilevanti dell’IA utilizzata.
- Presunzione del nesso di causalità, che alleggerisce l’onere probatorio senza eliminarlo integralmente.
- Foro alternativo prossimo alla residenza del danneggiato persona fisica, per rendere meno gravoso l’accesso alla tutela giudiziaria.
- Azione diretta nei confronti dell’assicurazione, quale ulteriore strumento di effettività della tutela risarcitoria.
- La responsabilità penale (alterazione e omissioni di misure di sicurezza)
La risposta penale è circoscritta alle violazioni più gravi: non colpisce la tecnologia in sé, ma le condotte e le omissioni umane che, nei sistemi ad alto rischio, mettono concretamente in pericolo beni primari.
Il decreto introduce un nuovo articolo nel codice penale, il 437-bis, che sanziona l’omessa adozione delle misure di sicurezza nei sistemi di IA ad alto rischio e la loro alterazione quando ne derivi un pericolo concreto per la vita, l’incolumità pubblica o la sicurezza dello Stato.
La previsione risponde a una logica di effettività: nei segmenti in cui l’IA incide su beni di rango primario, la sicurezza non può restare affidata a obblighi solo formali. La responsabilità può estendersi anche all’ente, in base al decreto legislativo n. 231/2001, in modo che il presidio non gravi soltanto sulle persone fisiche ma riguardi anche l’organizzazione che trae vantaggio dall’impiego del sistema.
La punibilità è ancorata al pericolo concreto e, per la forma colposa, alla colpa grave: si evita così di criminalizzare ogni scostamento tecnico o ogni errore operativo, concentrando l’intervento penale sulle violazioni realmente idonee a mettere a rischio vita, incolumità pubblica o sicurezza dello Stato.
Leggi il comunicato per esteso https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-177/32050
