Il 25 marzo 2027 entreranno in vigore le modifiche relative agli articoli 36 e 44 del Regolamento di procedura della Corte adottate lo scorso 7 settembre 2026 e riguardanti la possibilità di nominare – in circostanze determinate e particolari – un rappresentante per la persona di minore età che sia ricorrente e, in casi eccezionali, ove questi sia intervenuto.

Tali modifiche, pur non alterando i principi ricavabili dalla giurisprudenza della Corte EDU, consentono di richiedere la nomina di un Curatore speciale per il minore.

È stato inserito un nuovo § 3bis al Rule 36 – Rappresentanza dei ricorrenti:

“3bis. Una volta che la domanda è stata comunicata conformemente al Rule 54 § 2 b), se circostanze particolari lo giustificano, con riferimento ai minori, il Presidente della Camera può chiedere al Governo convenuto o al Governo di un’altra Parte contraente interessata di garantire la nomina, da parte di un tribunale, di un’altra autorità nazionale competente o di un Ordine degli avvocati, e conformemente alla procedura nazionale vigente, di un rappresentante indipendente per rappresentare il ricorrente nel procedimento dinanzi alla Corte. Il rappresentante nominato ha la facoltà di agire per conto del ricorrente dinanzi alla Corte.”

Il paragrafo 4(a) del Rule 36 è stato modificato come segue:

“4. (a) Il rappresentante che agisce per conto del richiedente ai sensi dei paragrafi da 2 a 3bis della presente Regola deve essere un avvocato autorizzato a esercitare in una qualsiasi delle Parti contraenti e residente nel territorio di una di esse, oppure qualsiasi altra persona approvata dal Presidente della Camera.”

Infine, un nuovo paragrafo 3(c) è stato inserito nel Rule 44 – Intervento di terzi:

“3. (c). Eccezionalmente, per quanto riguarda i minori e secondo la procedura prevista dal Rule 36 § 3bis, il Presidente della Camera può richiedere la nomina di un rappresentante indipendente al fine di rappresentare una persona che è stata invitata o autorizzata a intervenire ai sensi dell’articolo 36 § 2 della Convenzione.”

Questo risultato è frutto di un lungo percorso che ha previsto la consultazione dei Governi degli Stati membri, dei rappresentanti dell’Avvocatura e di altre Organizzazioni.

Già con la sentenza A. e altri c. Italia (ric. n. 17791/22) del 7 settembre 2023, la Corte EDU ha stabilito che il Curatore speciale del minore – che, in questo caso, era l’avv. Maria Giovanna Ruo, già Presidente Nazionale di CAMMINO, che ha presentato autonomo ricorso alla Corte europea con sede a Strasburgo – ha legittimazione attiva dinnanzi a sé, anche in assenza di specifico mandato, in quanto anche la nomina di un Curatore speciale può essere considerata espressione dell’art. 8 CEDU.