RINUNCIA ALLA EREDITÀ: NECESSARIA SEMPRE LA FORMA SOLENNE Cass. Civ. sent. n. 13599 del 4.07.2016

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«Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 cod. civ. in tema di rinunzia all’eredità l’atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne senza possibilità di equipollenti. La rinuncia all’eredità non fa venir meno la delazione dei chiamati stante il disposto dell’art. 525 cod. civ. e non è pertanto ostativa alla successiva accettazione, che può essere anche tacita, allorquando il comportamento del rinunciante sia incompatibile con la volontà di non accettare la vocazione ereditaria».