La Corte d’Appello, ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado a carico dell’uomo per il delitto p. e p. dagli artt. 612bis cpv c.p. ravvisandone la sussistenza per avere egli, con reiterate condotte, minacciato la ex fidanzata, telefonando continuamente, inviandole via email sul suo telefono cellulare e anche a mezzo pubblicazione su social network, fotografie intime della stessa, e successivamente diffondendo anche attraverso falsi account dette foto ad amici e parenti della medesima parte offesa, così da cagionarle un perdurante e grave stato di ansia, di panico e di paura sia per l’incolumità propria che dei componenti del proprio nucleo familiare, tanto da indurla a modificare le proprie abitudini di vita e a dover ricorrere al sostegno di un medico psicologo presso il Centro di sostegno.