La sentenza in commento ha statuito la possibile rilevanza disciplinare di condotte antecedenti l’iscrizione all’albo professionale, protrattesi nel tempo oltre la data dell’iscrizione stessa. La fattispecie si riferisce ad un professionista radiato dall’albo per avere trattenuto un’ingente somma di denaro consegnatagli da un cliente per la partecipazione ad un incanto, senza restituirla neppure a seguito di condanna in sede civile. Il professionista, a propria difesa, ha dedotto che il mandato per l’acquisto dell’immobile oggetto di incanto gli era stato conferito prima della sua iscrizione nel Registro dei praticanti e che anche il fatto contestato aveva data antecedente, con conseguente inesistenza del potere disciplinare nei suoi confronti. Il CNF prima e le SS.UU poi hanno invece affermato che, considerato il protrarsi della condotta ben oltre l’iscrizione nel Registro dei praticanti, il fatto integri certamente un illecito disciplinare per gli inevitabili riflessi negativi derivanti alla reputazione professionale dell’iscritto e la conseguente compromissione dell’immagine stessa della classe.