RISPONDE DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE L’EX CONIUGE SUCCESSIVAMENTE SOTTOPOSTO A RESTRIZIONE DELLA LIBERTA’ PERSONALE(Cass. Pen., sez. VI, sent. n. 36669 del 10.09.2015)

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La Suprema Corte, nel dichiarare la inammissibilità del ricorso dell’uomo (in quanto i relativi motivi erano da considerarsi non specifici ma costituenti mera riproposizione delle doglianze avanzate in grado di appello, nonché per violazione del principio di autosufficienza del ricorso stesso), ha inoltre evidenziato come l’integrazione del delitto ascritto al ricorrente fosse stata congruamente argomentata dal Giudice a quo, risultando ex actis che le condizioni addotte a giustificazione dell’omesso versamento del mantenimento (nel caso specifico il licenziamento e il provvedimento limitativo della libertà personale) fossero sopravvenute rispetto alla contestata inottemperanza agli obblighi familiari, così escludendosi la configurabilità della esimente della impossibilità assoluta di far fronte al pagamento dell’assegno.