RICONOSCIMENTO GIUDIZIALE DI PATERNITA’: SI’ AGLI ESAMI GENETICI ED EMATOLOGICI PER SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA’ ALLA INDAGINE DA PARTE DEGLI EREDI DELL’ORIGINARIO PRESUNTO PADRE CHE SI ERA RIFIUTATO(Cass. Civ., sent. n. 12312 del 15.06.2015)

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Laddove gli eredi del presunto padre, nel costituirsi in giudizio, modifichino l’atteggiamento processuale assunto dal dante causa e dichiarino piena collaborazione alle indagini diagnostiche, non può ritenersi legittima la decisione di merito che abbia comunque accolto la domanda di paternità sulla base di un «ingiustificato rifiuto di sottoporsi al prelievo biologico necessario all’espletamento del disposto esame ematologico» da parte dell’originario convenuto. «Se correttamente la Corte di appello ha ritenuto decisivo – in conformità alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità (Cass. n. 6025/2015) – il rifiuto di sottoporsi alle indagini peritali disposte, è per altro verso da rilevare come tale rifiuto non fosse più persistente al momento della decisione di primo grado», avendo gli eredi dichiarato «la loro disponibilità a sottoporsi agli esami genetici e ematologici necessari all’accertamento della dedotta paternità». Di contro, affinché sortisca gli effetti succitati, il rifiuto a sottoporsi alle indagini peritali deve essere effettivo e persistente al momento della decisione da parte del giudice di merito, atteso che una revoca di tale rifiuto non può essere soggetta a preclusioni che attengono alla deduzione e all’acquisizione dei mezzi di prova, né «può ritenersi opponibile agli eredi un comportamento processuale pregresso che trova le sue ragioni in motivazioni strettamente personali e come tali non estensibili all’erede che, subentrato nel processo, abbia adottato una condotta processuale del tutto diversa rispetto a quella del proprio dante causa».