LE SOLE DICHIARAZIONI DELLA VITTIMA BASTANO COME PROVA AI FINI DELLA CONDANNA PER  VIOLENZA SESSUALE (Cass.civ., sent. n. 2247 del 20.11.2014) di Valeria Scavuzzo, sede di Palermo

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La Corte Suprema di Cassazione introduce il principio di equiparazione della testimonianza della persona offesa a quello di un qualsiasi testimone. In precedenza, la testimonianza della persona offesa, doveva essere valutata con estremo rigore ed il suo contenuto doveva essere sottoposto ad una verifica dettagliata, essendo ravvisabile un interesse confliggente con quello dell’imputato. 
Con la presente sentenza la Corte scardina la presunzione dell’esistenza di un interesse accusatorio in capo alla persona offesa, ritenendo che la sua testimonianza non necessiti del “severo vaglio”, precedentemente imposto e che, quindi, possa assurgere, anche in assenza di riscontri esterni, al rango di prova. E ciò, ancor di più, quando la persona offesa non si sia costituita parte civile nel processo penale.