IL DIRITTO DEL CONIUGE  SEPARATO ALLA  PROSECUZIONE DEL  COMODATO  D’USO SI FONDA SULLA CERTEZZA DELL’ORIGINARIA DESTINAZIONE FAMILIARE DELL’IMMOBILE(Cass.Civ., sent. n. 24838 del 21.11.2014) di Cecilia Mastromattei, sede di Frosinone

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Sulla domanda di scioglimento di un contratto di comodato di un appartamento, concesso in uso “in via di mero fatto” dalla ricorrente al figlio celibe, da questi poi adibito ad abitazione coniugale ed infine assegnato alla moglie in sede di separazione dei coniugi, la Corte di Cassazione (sent. n. 24838/14) ha affermato il diritto della ricorrente ad ottenere la restituzione del bene concesso in uso. Assume la Suprema Corte che il diritto alla prosecuzione del rapporto, per tutta la durata dell’esistenza delle “esigenze familiari”, trova il presupposto nella certezza di tale originaria destinazione, sottolineando come debba essere accertata la sussistenza di un’effettiva volontà di assoggettare il bene a vincoli e destinazioni d’uso particolarmente gravosi. Nel dubbio si deve optare per la cessazione del vincolo, soprattutto trattandosi di un immobile concesso gratuitamente da anni e la cui restituzione venga chiesta in presenza di effettive esigenze abitative personali.