ESPRESSIONI SCONVENIENTI ED OFFENSIVE CONTRO UN COLLEGA NELL’AMBITO DI UNA CAUSA DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE TRA CONIUGI. VIOLAZIONE DELL’ART. 20 CDF, 52 ncdf – SUSSISTENZA – SANZIONE DISCIPLINARE DELL’AVVERTIMENTO. (CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, SENTENZA DEL 20 MARZO 2014, N. 31).

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di Sabrina Saba

Con la sentenza in esame, il CNF ha irrogato la sanzione disciplinare dell’avvertimento, per la violazione dell’art. 20 CDF – 52 ncdf – all’avvocato che nel corso di una causa di separazione giudiziale ha pronunciato – in apposito scritto giudiziario – espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti della controparte e del suo difensore. In particolare, il CNF ha specificato che le espressioni usate dall’incolpato, laddove accusa controparte di strumentalizzare situazioni per ripicche personali, di ricercare rivincite inutili e di disinteressarsi sostanzialmente dei figli, – pur inserite in un quadro delicato e complesso, come quello dei procedimenti di separazione giudiziale con figli minori- risultano inequivoche e integrano un giudizio di disvalore morale verso la persona della controparte e verso la sua figura di genitore. Tali accuse , a giudizio del CNF, culminano in una etichetta di “cattivo genitore” che discende da interpretazioni unilaterali, quindi discutibili, che esulano dal corrente , anche sanguigno, confronto processuale. Risultano altresì offensive le espressioni rivolte al difensore di quella controparte indicato come: “colui che asseconda in toto i propri clienti nei loro biasimevoli intenti dimenticando la propria responsabilità professionale nel gestire con correttezza e serietà una separazione con minori”.
Pubblicato in Giurisprudenza CNF