Con la Circolare n. 133 del 10 settembre 2021, l’INPS fornisce chiarimenti sul riconoscimento dello sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, nel corso del 2021, da parte di cooperative sociali di donne vittime di violenza di genere (art. 1, comma 220, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall’art. 12, comma 16-bis, del Decreto Ristori, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni in L. 18 dicembre 2020, n. 176).

In primo luogo, l’Istituto ricorda che i datori di lavoro che possono accedere al beneficio sono esclusivamente le cooperative sociali di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381, cioè le società che hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

In particolare, l’incentivo spetta in caso di assunzione di donne vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio (art. 5-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni in L. 15 ottobre 2013, n. 119).

Leggi l’articolo completo https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Sgravio-contributivo-per-le-cooperative-sociali-che-assumono-donne-vittime-di-violenza-di-genere.aspx

Leggi la circolare https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20133%20del%2010-09-2021.htm