La Corte costituzionale con sentenza n. 7, accogliendo le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 2941, primo comma, n. 1, del codice civile, sollevate dal Tribunale di Firenze, ha stabilito che anche nei rapporti fra conviventi di fatto si deve sospendere il decorso del termine di prescrizione concernente il diritto che uno vanta nei confronti dell’altro.
In particolare, la norma codicistica – secondo cui il termine di prescrizione si sospende tra i coniugi – è stata ritenuta lesiva degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la prescrizione resta sospesa tra i conviventi di fatto.
La Corte ha rilevato che l’evoluzione giurisprudenziale e normativa – culminata nella legge n. 76 del 2016 sulle unioni civili e le convivenze – ha riconosciuto alla convivenza di fatto piena dignità quale formazione familiare tutelata dall’articolo 2 della Costituzione.
La Corte costituzionale ha chiarito, inoltre, che la sospensione della prescrizione è applicabile alla convivenza di fatto, anche ove questa non sia stata registrata.
Da ultimo, la Corte ha precisato che nel riferirsi ai «conviventi di fatto» ricomprende tanto la convivenza stabile tra persone di diverso sesso, quanto quella tra persone dello stesso sesso.
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