La notifica da parte di uno Stato membro del proprio intento di recedere dall’Unione non ha l’effetto di sospendere l’applicazione del diritto dell’Unione in detto Stato membro e, pertanto, tale diritto continua ad essere pienamente vigente in tale Stato fino al suo effettivo recesso dall’Unione
Sentenza CGUE, Prima sezione, 23 gennaio 2019, Causa C – 661/17
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