NELL’AMBITO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI AVVOCATI TROVA APPLICAZIONE LA LEGGE PIÙ FAVOREVOLE ALL’INCOLPATO(Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza del 6 maggio 2016, n. 9147)di Sabrina Saba

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Nel caso di specie le Sezioni Unite della Cassazione accolgono il ricorso presentato dall’avvocato contro la sentenza del CNF con la quale era stata confermata la sanzione, comminata dal COA, della cancellazione dall’albo in relazione alla ritenuta responsabilità del legale per vari illeciti disciplinari (appropriazione di somme versate da una compagnia di assicurazione a suoi clienti previa falsificazione di scritture) e in ordine ai quali era stata accertata la sua responsabilità penale con sentenza passata in giudicato. Nel caso che ci occupa l’avvocato lamenta che il CNF ha erroneamente escluso l’applicazione della legge più favorevole nell’ambito dei procedimenti disciplinari. Tale impostazione è stata accolta dalla Suprema Corte che ha precisato che: «in tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati le norme del codice deontologico forense, approvato il 31 gennaio 2004, si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato, avendo l’art. 65, comma 5, l. n. 247/2012, recepito il principio del favor rei , in luogo del criterio del tempus regit actum,» secondo il quale l’atto processuale è soggetto alla disciplina vigente al momento in cui viene compiuto, sebbene successiva all’introduzione del giudizio. Sulla base del predetto principio di diritto il ricorso dell’avvocato è stato accolto e la sentenza impugnata è stata cassata, con corrispondente rinvio della causa, anche per la liquidazione delle spese del giudizio, al Consiglio Nazionale Forense in diversa composizione.