IRRIPETIBILE IN DETERMINATE CIRCOSTANZE L’IMPORTO EROGATO A TITOLO DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE, POI SUCCESSIVAMENTE  REVOCATO (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 23409 del 16.11.2015)

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«In tema di separazione personale, la decisione che nega il diritto del coniuge al mantenimento o ne riduce la misura, non comporta la ripetibilità delle maggiori somme corrisposte in forza dei precedenti provvedimenti non definitivi, qualora, per la loro non elevata entità, tali somme siano state comunque destinate ad assicurare il mantenimento del coniuge fino all’eventuale esclusione del diritto stesso, o al suo affievolimento in un obbligo di natura solo alimentare, e debba presumersi, proprio in virtù della modestia del loro importo, che le stesse siano state consumate per fini di sostentamento personale (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 6864/2009, Cass. Civ., sez. I, sent. n. 28987/2008)».