VIOLA IL DOVERE DI LEALTÀ, PROBITÀ, DECORO E COLLEGANZA LA CONDOTTA DELL’AVVOCATO CHE SI RIVOLGE AD UN COLLEGA CON TONI MINACCIOSI E INTIMIDATORI PER CONTESTARGLI INADEMPIMENTI PROFESSIONALI(Cass. Civ., S.U., sent. n. 18075 del 15.09.2015)di Sabrina Saba

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Con la sentenza in epigrafe, le Sezioni Unite della Cassazione, hanno confermato la pronuncia del Consiglio Nazionale Forense con cui è stata ritenuta congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento, comminata all’avvocato che aveva inviato ad una collega una comunicazione scritta nella quale le imputava una serie di negligenze professionali relative alla precedente difesa di un cliente, usando toni minacciosi ed intimidatori – senza peraltro avere doverosamente e preventivamente accertato l’effettivo ruolo rivestito dalla collega nella relativa vicenda giudiziaria. Nel caso in esame la Suprema Corte ha specificato che non si pone tanto in discussione l’autonomia dell’avvocato nell’esercizio della propria attività professionale o la proposizione di un’azione giudiziaria nei confronti di un collega e neppure la fondatezza o meno di tale azione, bensì l’invio alla collega di una lettera i cui toni , modi e contenuti sono tali da far ritenere che l’autore sia venuto meno ai propri doveri di dignità, probità, decoro, nonché ai doveri di correttezza e lealtà che dovrebbero caratterizzare il rapporto di colleganza.