Il marito, con la sentenza che pronunciava lo scioglimento del matrimonio, era stato condannato al pagamento del mutuo (precedentemente assunto da ambo i coniugi), oltreché delle spese ordinarie e straordinarie afferenti a due beni immobili: queste le condizioni del divorzio, come osserva la S.C. I rapporti tra i due soggetti, ormai ex coniugi, sono regolati, quindi, non più dalle norme matrimoniali ma da quelle afferenti alle obbligazioni; il momento genetico delle obbligazioni pecuniarie dell’ex marito nei confronti dell’ex moglie va individuato nella sentenza di divorzio, «passata in giudicato», come ha puntualmente messo in rilievo la S.C. Il focus, dunque, si concentra sulle vicende giuridiche nascenti da obbligazioni le quali, pur soggette ad interpretazione per la loro genericità semantica, vanno ricondotte nell’alveo della sola interpretazione possibile, che è l’interpretazione logica; nella specie, l’interpretazione delle norme positive regolatrici delle obbligazioni.
OBBLIGAZIONI NASCENTI DA SENTENZA DI DIVORZIO(Cass. Civ. Sez. I, sent. 11024 del 28.05.2015)di Giuseppe Orsini
