RIBADITA LA RESPONSABILITÀ DEL GENITORE AFFIDATARIO CHE OSTACOLI LA FREQUENTAZIONE DELL’ALTRO CON IL FIGLIO MINORE (Cass.Pen., sent. n. 12391 del 23.03.2016)

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Configura il reato di cui all’art. 388 c.p. il comportamento dell’affidatario che rifiuti all’altro genitore di vedere il minore oppure ometta di agire per favorire tale frequentazione sulla base della espressa indisponibilità del bambino, ciò comportando la compromissione della legittima pretesa del non affidatario alla effettività della giurisdizione.