In ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n.4008/2021 del 24/05/2021, possono essere soci CAMMINO solo gli Avvocati iscritti al libero Foro.

Restano, pertanto, esclusi i praticanti avvocati come le altre professionalità, a titolo esemplificativo: assistenti sociali, professori universitari, notai, pedagogisti, psicologi ecc.. .

Questi ultimi potranno, eventualmente, su nomina del Presidente, far parte del Comitato Scientifico.

Si rimanda allo Statuto in corso di registrazione (artt. 1 e 24).