ANCHE ALL’INTERNO DELLA COPPIA, FORME DI COSTRIZIONE FISICA E PSICHICA IDONEE A CONDIZIONARE LA DETERMINAZIONE NELLA SFERA SESSUALE, COSTITUISCONO CONDOTTA PUNIBILE EX ART. 609 BIS C.P. (CASS. PEN., SENT. 45931/2013)
Devi effettuare la login per visualizzare il contenuto