Sottrazione internazionale del minore:importante novita’: alerts per il rischio di sottrazione

Condividi su facebook Tweet Condividi via email

E’ da poco entrato in vigore il Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione.

 

In questo strumento è inserito l’ art. 32 (Segnalazione di persone scomparse o persone vulnerabili a cui deve essere impedito di viaggiare). Si prevede:

 

Su richiesta dell’autorità competente dello Stato membro segnalante, sono inserite nel SIS segnalazioni sulle seguenti categorie di persone: (…)

 

  1. c)minori a rischio di sottrazione da parte di un genitore, un familiare o un tutore a cui deve essere impedito di viaggiare;
  2. d) minori a cui deve essere impedito di viaggiare a causa di un rischio concreto ed evidente che siano fatti uscire dal territorio di uno Stato membro o che lo lascino e che

      i)diventino vittime della tratta di esseri umani, di matrimonio forzato, di mutilazione genitale femminile o di altre forme di violenza di genere;

  1.  ii)   diventino vittime dei reati di terrorismo o vi siano coinvolti;

     oppure iii) siano reclutati o arruolati in gruppi armati, ovvero costretti a partecipare attivamente ad ostilità.

 

“La segnalazione di un minore di cui al paragrafo 1, lettera c), è inserita in seguito a una decisione delle autorità competenti, incluse le autorità giudiziarie degli Stati membri competenti in materia di responsabilità genitoriale, in caso di rischio concreto ed evidente che il minore possa essere fatto uscire in modo illecito e imminente dallo Stato membro in cui hanno sede le autorità competenti”.

 

Si tratta di strumenti che attendono misure di diritto interno di attuazione/applicazione, ma prevedono la possibile competenza dell’autorità giurisdizionale.

 

Leggi qui il regolamento.