Nuovo codice privacy, in vigore il D.Lgs. n. 101/2018: consenso online a 14 anni anziché 16. Roma, 19 settembre 2018

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Con il D.Lgs. 101/2018 che completa il quadro della nuova privacy in chiave europea, entrato in vigore dal 19 settembre u.s., il nostro ordinamento ha mutato orientamento rispetto alla bozza di decreto approvata il 10 agosto scorso che confermava la soglia minima dei 16 anni per accedere ai servizi web già prevista dal GDPR.

Il par. 1 dell’Art. 8 del GDPR prevede testualmente: “Qualora si applichi l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l’offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per legge un’età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni”.

L’Italia ha stabilito quindi un’età inferiore a quella prevista dal GDPR.

Al comma 1 dell’art. 2-quinquies del novellato Codice Privacy ex D. Lgs. 101/2018 si legge: “In attuazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni, fondato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale”.

Altri Stati membri (ad es. la Germania) hanno deciso di confermare il tetto dei 16 anni, mentre altri, quali ad es. Spagna e Inghilterra, hanno fissato l’età a 13 anni.

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