La vigilanza attiva del Giudice Tutelare sui provvedimenti del Tribunale per i minorenni
a cura di Ersilia Trotta
Con Ordinanza n. 3489 del 17 febbraio 2026 la Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile risolve la questione relativa al regolamento di competenza in tema di vigilanza sull’attuazione dei provvedimenti di affidamento etero-familiare adottati dal Tribunale per i Minorenni in assenza di un provvedimento limitativo della capacità genitoriale.
Nello specifico il T.M. di Palermo, in presenza di forti criticità nelle competenze genitoriali sollevate dal PM minorile, non adottava provvedimenti limitativi della responsabilità a carico dei genitori ma disponeva l’affidamento etero-familiare dei minori C.C. ed F.F., il primo presso una coppia affidataria ed il secondo presso una comunità con prospettive di affido eterofamiliare, archiviando i relativi procedimenti e demandando il monitoraggio del nucleo familiare ai SS territoriali.
La coppia genitoriale provvedeva, pertanto, a promuovere ricorso innanzi al Giudice Tutelare presso il Tribunale Ordinario di Palermo per l’apertura di un fascicolo di “vigilanza attiva” funzionalizzato a monitorare la corretta esecuzione del provvedimento adottato dal Tribunale per i Minorenni. A seguito di pronuncia di incompetenza da parte del G. T., la coppia genitoriale promuoveva regolamento di competenza innanzi alla Corte di Cassazione.
La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso proposto, individua la competenza del Giudice Tutelare ai fini della richiesta “vigilanza attiva” precisandone i limiti.
La Suprema Corte, infatti, chiarisce che in presenza di affidamento dei minori a terzi, l’art. 4 della L. 184/1983 distingue tra affidamento familiare consensuale (comma 1) e affidamento giudiziario (comma 2): nel primo caso, il giudice tutelare rende esecutivo con decreto il provvedimento di affidamento disposto dal SS territoriale col consenso dei genitori (o del legale rappresentante del minore) e vigila sulla relativa attuazione; nel secondo caso, in assenza di consenso dei genitori (o di chi ne fa le veci), provvede il Tribunale per i Minorenni, ai sensi dell’art. 5 bis della L. 184/1983 e degli artt. 330 e ss. c.c.
Nel caso di specie trova attuazione l’art. 5 bis, co. 5 della L. 184/1983 il quale, nell’ipotesi in cui l’affidamento al servizio sociale sia disposto con il provvedimento del giudice minorile che definisce il giudizio, prevede che “la decisione sia comunicata al giudice tutelare del luogo di residenza abituale del minore, per la vigilanza sulla sua attuazione”.
La Corte di Cassazione, quindi, chiarisce che, una volta definito il giudizio con l’adozione dei provvedimenti relativi ai figli minori in sede di cognizione, la vigilanza sull’attuazione del provvedimento spetta al Giudice Tutelare presso il Tribunale ordinario, il quale in presenza di eventuali difficoltà attuative, non ha poteri decisori ma può sollecitare i poteri officiosi del Giudice competente (colui che ha emesso il provvedimento), ai fini dell’adozione di provvedimenti modificativi o integrativi nell’interesse del minore (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 27 ottobre 2023, n. 29814; Cassazione Civile, Sez. III, n. 6306 del 1985; art. 5 bis, commi 5 e 6, L. 184/1983).
Ad accreditare tale radicamento della competenza in capo al G. T. soccorre anche la rivalutazione operata dalla Suprema Corte rispetto al suo ruolo di giudice di prossimità idoneo ad assolvere alla funzione di vigilanza sull’attuazione dei provvedimenti adottati dal Giudice di cognizione.
L’ordinanza della Cassazione si inserisce in un quadro normativo e giurisprudenziale che valorizza la funzione di vigilanza del Giudice Tutelare, quale garante della corretta attuazione delle condizioni stabilite dal Tribunale di cognizione, senza attribuirgli poteri decisori modificativi.
Il Giudice Tutelare, infatti, può convocare genitori e servizi sociali, acquisire relazioni periodiche e segnalare difficoltà attuative, ma ogni intervento modificativo o integrativo resta di competenza del Tribunale che ha reso il provvedimento in sede di cognizione (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 14 febbraio 2022, n. 4797; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31902 del 10.12.2018).
Tale assetto garantisce una tutela efficace e prossima al minore, nel rispetto delle competenze delineate dalla legge e dalla giurisprudenza.