Lโ€™art. 580 del Codice penale รจ stato dichiarato, quindi, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non esclude la punibilitร  di chi agevola il proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona che versi nelle condizioni sopra indicate, a condizione che lโ€™aiuto sia prestato con le modalitร  previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219/2017 e sempre che le suddette condizioni e le modalitร  di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.

Fine vita, quando non รจ punibile l’aiuto al suicidio. Di Agnese Camilli