Inaugurazione anno giudiziario 2020 . Le più rilevanti decisioni di legittimità in materia di famiglia. Roma, 31 gennaio 2020

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Il 31 gennaio 2020 si è celebrata la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno giudiziario.

Alla presenza del Capo dello Stato e di diversi rappresentanti istituzionali, il Primo Presidente della Cassazione, dott. Giovanni Mammone, ha dato lettura della relazione sull’amministrazione della giustizia – anno 2019.

Nell’effettuare il consuntivo di fine anno della giurisprudenza civile della Corte di Cassazione, il Primo Presidente ha evidenziato «l’abituale e fruttuoso dialogo della Corte con la dottrina, nonché il continuo confronto con le Corti apicali nazionali ed europee, assieme alla influenza dei principi elaborati da queste ultime e all’applicazione delle pronunzie della Corte costituzionale».

Ne è derivata, prosegue il primo Presidente, «un’attività giurisprudenziale di legittimità intensa ed impegnativa, al passo con l’attualità del diritto, rispettosa dei propri precedenti, ma mai autoreferenziale, perché aperta appunto al dialogo e alle meditate innovazioni interpretative».

La relazione prosegue riportando alcuni dei più cospicui contributi giurisprudenziali intervenuti nell’anno appena trascorso.

Rinviando al link indicato in calce per la lettura integrale della Relazione, si riporta di seguito quanto ivi illustrato circa le più rilevanti decisioni relative al settore “Famiglia, persone e diritti fondamentali”:

«Con la sentenza n. 12193, le Sezioni Unite hanno affrontato la questione del figlio nato da maternità surrogata, in relazione a genitori dello stesso sesso ed hanno affermato che il riconoscimento dell’efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed il genitore d’intenzione munito della cittadinanza italiana trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternità previsto dall’art. 12, comma sesto, della legge n. 40 del 2004, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante. La tutela di tali valori, ritenuti prevalenti sull’interesse del minore per il bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, non esclude peraltro la possibilità di mantenere il rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l’adozione in casi particolari, prevista dall’art. 44, comma primo, lett. d), della legge n. 184 del 1983.

Questa pronunzia si pone in continuità con la sentenza n. 272 del 2017 della Corte costituzionale la quale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 cod. civ., ha ravvisato l’esistenza di situazioni nelle quali la verità “naturale” si impone necessariamente rispetto alla verità “legale”, tra le quali si colloca appunto il divieto della maternità surrogata, per “il grado elevato grado di disvalore” che il nostro ordinamento riconnette a tale pratica, al punto da sanzionarla penalmente.

La stessa Corte costituzionale con la successiva sentenza 23 ottobre 2019 n. 221, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale diretta a rimuovere il requisito della diversità di sesso per l’accesso alla procreazione medicalmente assistita, ha richiamato la pronuncia n. 12193, ricordando come la surrogazione di maternità sia vietata in assoluto anche per le coppie eterosessuali.

Con la sentenza n. 13000, la Prima Sezione civile ha affrontato rilevanti problemi di bioetica e di equilibrio tra i progressi della tecnica e il rispetto dei principi fondamentali, affermando che, in caso di nascita con tecniche di procreazione medicalmente assistita consentite è possibile attribuire al nato lo status di figlio anche nell’ipotesi di fecondazione omologa post mortem avvenuta utilizzando il seme crioconservato del padre, deceduto prima della formazione dell’embrione, qualora questi in vita abbia prestato congiuntamente alla moglie o alla convivente, il consenso all’accesso a tali tecniche.

Altre sentenze hanno riaffermato il principio della bigenitorialità, considerando il valore della presenza di entrambi i genitori nella vita del figlio, anche dopo la crisi della famiglia, in ragione dell’idoneità a garantirgli stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi.

La Corte con la sentenza n. 9764, pertanto, pur riconoscendo all’autorità giudiziaria libertà di valutazione in tema di affidamento del figlio di età minore, ritiene necessario un rigoroso controllo sulle “restrizioni supplementari” apportate al diritto di visita dei genitori nel rispetto reciproco alla loro vita familiare, derivante dall’art. 8 della Convenzione EDU (Corte EDU 9.2.2017, S. c. Italia).

Corollario della necessarietà della presenza di entrambe le figure genitoriali nella vita del minore in caso di genitori separati è il richiamo alla regola dell’affidamento condiviso (sentenza n. 6535), derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore.

L’ordinanza n. 12998 della Prima Sezione fissa principi nuovi in materia di amministrazione di sostegno, precisando che la designazione dell’amministratore da parte dello stesso interessato, in vista della propria eventuale futura incapacità, prevista dall’art. 408, comma 1, cod. civ., ha la funzione non esclusiva di scelta del soggetto da nominare eventualmente da parte del giudice tutelare e soddisfa anche quella di consentire al designante nella pienezza delle proprie facoltà, di impartire direttive vincolanti sulle decisioni sanitarie o terapeutiche da assumere in futuro all’amministratore designato.

Punto dibattuto nel corso del 2019 è stato quello della determinazione dell’assegno di divorzio.

La sentenza a Sezioni unite n. 18287 del 2018 tra i criteri da tenere in conto al riguardo richiama l’impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte del richiedente e afferma la necessità di compensare il particolare contributo dato dallo stesso alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge durante la vita matrimoniale.

Le stesse Sezioni unite con la sentenza 21234 hanno segnalato al contempo che non hanno rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l’alto reddito dell’ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è irrilevante di per sé ai fini della determinazione dell’assegno.

Sempre in materia di diritti fondamentali le Sezioni unite, in fattispecie in cui era richiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla rievocazione a mezzo stampa di fatti che avevano a protagonista la persona richiedente, ha evidenziato come detta controversia implichi la valutazione di interessi contrapposti: da un lato il diritto dell’opinione pubblica ad essere informata, dall’altro il diritto all’oblio del privato.

Con la sentenza n. 19681 le Sezioni Unite hanno affermato che, se risponde a libera scelta editoriale la rievocazione storica di vicende concernenti eventi del passato, al contempo il giudice ha il compito di valutare la sussistenza di un interesse pubblico, concreto ed attuale alla individuazione delle persone che di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione è lecita solo ove si riferisca a 70 personaggi che destino ancora l’interesse della collettività. In caso contrario, prevale il diritto degli interessati a non essere identificati personalmente.

Scarica la relazione http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Relazione_Primo_Presidente_Cassazione_Cassazione_2020.pdf

Accedi al sito dedicato http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/dettaglio_ecs.page?contentId=ECS23343