In vigore il decreto legislativo 1.03.2018 n. 21 (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103). Roma, 6 aprile 2018

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Pubblicato in G.U. il 22 marzo scorso, il Decreto attuativo della delega nella parte in cui prevede la «attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penaleal fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e, quindi, dell’effettività della funzione rieducativa della pena», ha la finalità di razionalizzare e rendere maggiormente comprensibile la normativa penale, onde evitare una «eccessiva, caotica e non sempre facilmente intellegibile produzione legislativa di settore», come indicato nella relazione illustrativa.

La normativa preservando  «le scelte incriminatrici già operate dal Legislatore» e quindi  la centralità del codice penale secondo la gerarchia di interessi che la Costituzione delinea, dispone l’«inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore».

Il Decreto si compone di 9 articoli. in particolare, quelli dal 2 al 6 riportano le modifiche apportate al codice penale, che toccano la tutela della persona (ivi compresi gli obblighi di assistenza familiare, la maternità, l’eguaglianza, art. 2 cit.), nonchè  la tutela dell’ambiente, la tutela del sistema finanziario, i reati di associazione di tipo mafioso e con finalità di terrorismo e la confisca.

Leggi qui il Decreto Legislativo.