Roma, 21 luglio 2025 – La Corte Costituzionale ha pronunciato la sentenza n. 115 del 6 maggio 2025, con la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio anche a una lavoratrice genitore intenzionale, in coppie di donne risultanti come genitori nei registri dello stato civile.
Il procedimento nasce da un’ordinanza della Corte d’appello di Brescia, che ha sollevato questioni di legittimità costituzionale riguardo alla discriminazione subita da coppie omogenitoriali femminili, legalmente riconosciute come genitori, rispetto alle coppie eterosessuali. La norma impugnata si riferisce esclusivamente al “padre” come soggetto beneficiario del congedo di paternità, escludendo le lavoratrici in coppie di donne che, pur risultando genitori nei registri dello stato civile, non sono riconosciute come “padre”.
La Corte ha rilevato che tale disparità di trattamento viola i principi costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza, nonché gli obblighi derivanti dalla normativa europea, in particolare dalla direttiva UE 2019/1158, che promuove l’equilibrio tra attività lavorativa e vita familiare, garantendo il diritto al congedo anche ai “secondi genitori” riconosciuti nel diritto interno.
Con questa sentenza, la Corte ha ritenuto manifestamente irragionevole la discriminazione tra le coppie formate da persone di sesso diverso e quelle composte da due donne, entrambe riconosciute come genitori di un minore, anche se attraverso tecniche di procreazione assistita svolte all’estero in conformità alla legge del luogo di produzione. La Corte ha sottolineato che, condividendo un progetto di genitorialità, entrambe assumono, al pari delle coppie eterosessuali, la responsabilità giuridica e i doveri funzionali necessari al benessere del minore, inscindibilmente legati all’esercizio della responsabilità genitoriale.
La Corte ha inoltre precisato che l’orientamento sessuale non incide sulla capacità di assumere responsabilità genitoriali. Risponde all’interesse del minore, che ha carattere prioritario nell’ordinamento nazionale e sovranazionale, il riconoscimento dello stato di figlio sia della madre biologica che di quella intenzionale, che condividono l’impegno di cura. La tutela della relazione tra minore e genitori , continua la Corte, deve essere assicurata anche attraverso una corretta organizzazione del tempo e delle risorse familiari, favorendo l’esercizio dei doveri genitoriali e una migliore gestione delle esigenze familiari. Questo approccio valorizza il ruolo funzionale della genitorialità, applicabile equamente a coppie omosessuali e eterosessuali.
In particolare, riguardo alle coppie omogenitoriali femminili, la Corte ha concluso che è possibile riconoscerle come figure equiparabili a quella del genitore paterno nelle coppie eterosessuali, distinguendo tra madre biologica e madre intenzionale, entrambe condividendo l’impegno di cura e responsabilità nei confronti del minore. Ciò implica che, anche in coppie di donne, l’ordinamento deve riconoscere e tutelare pienamente i diritti e i doveri di entrambe le figure genitoriali, contribuendo a garantire il miglior interesse del minore e il suo diritto a rapporti equilibrati e significativi con entrambi i genitori, nel rispetto dei principi di parità e non discriminazione, sanciti dalla normativa nazionale e internazionale.
Questa decisione rappresenta pertanto un importante passo avanti nella tutela dei diritti delle coppie omogenitoriali e nel rispetto della dignità di ogni famiglia, promuovendo pari opportunità e combattendo ogni forma di discriminazione nel campo delle tutele lavorative e previdenziali.
Corte Costituzionale /sentenza 115/2025 .pdf