In tema di regime di comunione legale tra coniugi, la partecipazione del coniuge non acquirente all’atto di compravendita di un bene immobile e la sua adesione alla dichiarazione dell’acquirente circa la natura personale del bene (ex art. 179, comma 2, c.c.) costituiscono condizione necessaria ma non sufficiente per l’esclusione del bene dalla comunione. Tale esclusione postula l’effettiva sussistenza di una delle cause tassative previste dall’art. 179, comma 1, c.c., la cui inesistenza può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento negativo.
Qualora la dichiarazione del coniuge acquirente sia generica e non specifichi l’esatta provenienza dei fondi (omettendo il riferimento preciso alle fattispecie di cui alle lettere a, b, c, d, e dell’art. 179 c.c.), alla dichiarazione adesiva del coniuge non acquirente non può attribuirsi valore di confessione stragiudiziale su un fatto storico. Ne consegue che, laddove venga dimostrato che il prezzo sia stato corrisposto con somme non personali — come nel caso di provvista derivante da un mutuo contratto dal coniuge non intestatario — il bene ricade nella comunione legale, con conseguente rigetto della domanda di rilascio per occupazione sine titulo, oltre che a quella di risarcimento del danno, essendo l’utilizzo giustificato dal compossesso derivante dal regime patrimoniale legale.