Codice sulla disabilità e patti prematrimoniali: Ddl per delega al Governo. Roma, 27-28 febbraio 2019

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Il Consiglio dei Ministri, ha approvato dieci disegni di legge di delega al Governo per le semplificazioni, i riassetti normativi e le codificazioni di settore.

Fra gli argomenti, di rilievo quello sul c.d. Codice Unico sulla Disabilità. Si delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di promuovere, tutelare e garantire il pieno ed eguale godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte della persona con disabilità e porre le condizioni affinché sia effettivamente rimosso qualsiasi ostacolo che ne limiti o impedisca la piena e libera partecipazione alla vita economica, sociale e culturale della Nazione. La delega prevede l’intervento su più settori, tra i quali: definizione della condizione di disabilità, disciplina dei benefici, promozione della vita indipendente e contrasto dell’esclusione sociale, inserimento nel mondo del lavoro e tutela dei livelli occupazionali ed infine, accessibilità e diritto alla mobilità.

Licenziata anche una delega per la revisione del Codice civile , con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

– accordi prematrimoniali: possibilità di stipulare accordi per regolare i rapporti personali e patrimoniali, anche in previsione dell’eventuale crisi del rapporto, nonché a stabilire i criteri per l’indirizzo della vita familiare e l’educazione dei figli;

– associazioni e fondazioni (escluse le fondazioni di origine bancaria): coordinamento con la disciplina del terzo settore con particolare riferimento alle procedure per il riconoscimento, ai limiti allo svolgimento di attività lucrative e alle procedure di liquidazione degli enti;

– successione: possibilità di trasformare la quota riservata ai legittimari (ai sensi degli articoli 536 e seguenti del codice civile) in una quota del valore del patrimonio ereditario; possibilità di stipulare patti relativi alla ripartizione dei beni, compreso quello che prevede la rinuncia all’eredità (resta inderogabile la quota di riserva prevista dagli articoli 536 e seguenti del codice civile);

– introduzione di misure di semplificazione ereditaria, in conformità al certificato successorio europeo;

– contratti: diritto delle parti di contratti divenuti eccessivamente onerosi per cause eccezionali ed imprevedibili, di pretendere la loro rinegoziazione secondo buona fede ovvero, in caso di mancato accordo, di chiedere in giudizio l’adeguamento delle condizioni contrattuali in modo che venga ripristinata la proporzione tra le prestazioni originariamente convenuta dalle parti.

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