COMPETENZA AD ANNULLARE ATTI DI STATO CIVILE TRASCRITTI: DECIDERÀ IL CONSIGLIO DI STATOdi Renzo Calvigioni

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Una recente sentenza del Tar Veneto, confermando la legittimità dell’annullamento prefettizio degli atti di trascrizione, da parte di alcuni sindaci, dei matrimoni omosessuali avvenuti all’estero, ha rimesso in discussione le precedenti sentenze, sullo stesso argomento, del Tar Lazio e Tar Friuli Venezia Giulia, ponendosi in aperto contrasto con tali decisioni. 
Nella primavera dello scorso anno, alcuni sindaci decidevano di procedere alla trascrizioni dei matrimoni omosessuali avvenuti all’estero, su esplicita richiesta delle parti, ponendosi in contrasto con le direttive ministeriali che escludevano categoricamente il riconoscimento delle unioni omosex, in forza delle sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione ed in mancanza di specifica normativa sulla validità ed efficacia dei matrimoni tra persone dello stesso sesso. Il Ministero dell’Interno reagiva a tale situazione emanando la Circolare Alfano del 7/10/2014, a seguito della quale i Prefetti, dopo avere invitato i sindaci a cancellare gli atti indebitamente trascritti, in caso di inerzia dei medesimi, si sarebbero dovuti sostituire ai sindaci stessi e procedere all’annullamento delle trascrizioni: contro tale intervento gli interessati, si rivolgevano al Tar invocando l’illegittimità del provvedimento prefettizio.
Il primo a rispondere era il Tar Lazio con sentenza 12 febbraio – 9 marzo 2015, n. 3907, nella quale una prima parte era dedicata al richiamo di normativa e giurisprudenza in materia di riconoscimento del matrimonio omosessuale, che si concludeva ricordando che «le coppie omosessuali non vantano in Italia né un diritto a contrarre matrimonio, né la pretesa alla trascrizione di unioni celebrate all’estero». Nella seconda parte delle sentenza tuttavia, si giustificava l’accoglimento del ricorso considerando che «… una trascrizione nel Registro degli atti di matrimonio può essere espunta e/o rettificata solo in forza di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria e non anche adottando un provvedimento amministrativo da parte dell’Amministrazione centrale, neanche esercitando il potere di sovraordinazione che, effettivamente, il Ministro dell’Interno vanta sul Sindaco in tema di stato civile.»
Poco dopo, si pronunciava anche il Tar Friuli Venezia Giulia, che giungeva alle stesse conclusione, con sentenza 21 maggio 2015 n. 228, con argomentazioni più ampie, pure dopo aver riaffermato che la trascrizione dei matrimoni omosessuali era contraria alla legge e non doveva essere effettuata. Dopo aver riconosciuto che «… la normativa di riferimento non prevede un potere di annullamento o d’intervento diretto dell’Amministrazione dell’interno sugli atti dello stato civile», concludeva che «spetta solo all’Autorità giudiziaria ordinaria disporre la cancellazione di un atto indebitamente registrato nel Registro degli atti di matrimonio, posto che le registrazioni dello stato civile non possono subire variazioni se non nei limitati casi descritti e normativamente previsti in modo espresso». Inoltre, «… il sistema non contempla lacune, in quanto il riportato art. 95 del d.P.R. 396/2000 prevede la possibilità di intervento e modifica degli atti di stato civile non solo su impulso del privato ma anche espressamente – al secondo comma – su impulso del procuratore della Repubblica, soggetto preposto alla tutela del pubblico interesse, il quale pertanto quindi può e deve agire anche per la tutela della legalità violata e quindi per espungere un atto non conforme a legge. In conclusione, questo collegio ribadisce che la normativa speciale prevista per la tenuta dei registri di Stato civile prevede un unico mezzo per modificare e correggere un atto di stato civile illegittimo, il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria ex art. 95 del d.P.R. 396/2000.»
La sentenza del Tar Veneto n. 575 del 29 luglio 2015, ultima in ordine temporale, rimette tutto in discussione respingendo il ricorso delle parti e confermando l’annullamento del Prefetto. Secondo il Collegio, la disciplina dell’art. 95 dpr 396/2000 che prevede la rettificazione degli atti di stato civile da parte dell’autorità giudiziaria, deve essere interpretata nel senso «che essa abbia quale punto di riferimento singolo individuo che chiede la rettificazione di un atto di stato civile che lo riguardi, e non anche il Ministro dell’Interno, ovvero il prefetto, nell’atto di rimuovere l’illegittima trascrizione di una tipologia di matrimonio allo stato non riconosciuto dall’ordinamento giuridico, a fronte, peraltro, del rifiuto espresso da parte del sindaco in questione di procedere in tal senso. In definitiva, il preminente l’interesse pubblico sotteso alla regolare ed uniforme tenuta dei registri di stato civile su tutto il territorio nazionale è tutelato, sotto il profilo normativo, dal potere di annullamento d’ufficio in via gerarchica sotteso alla funzione di indirizzo e di vigilanza spettante al Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. n. 396/2000, nonché dal potere di intervento sostitutivo ex art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, attivabile in caso di ingiustificato inadempimento da parte del sindaco in veste di ufficiale di stato civile, alle prescrizioni contenute negli atti emanati dal Ministero predetto e dal prefetto». Oltretutto, sottolinea il Tar Veneto, le trascrizioni sono state effettuate con il solo scopo di introdurre un matrimonio in contrasto con il nostro ordinamento, con l’ulteriore conseguenza di creare negli interessati delle aspettative che non trovano fondamento nella normativa vigente. 
Toccherà al Consiglio di Stato, in sede di appello, spiegare quali siano le norme che debbano prevalere, quali gli interessi da salvaguardare, quale procedura seguire in casi analoghi. A prescindere dai contrasti giuridici, in conclusione va fatta una breve riflessione. Il regolamento dello stato civile, quale disciplina specifica del servizio dello stato civile, è stato emanato con l’intento di consentire la registrazione degli eventi di stato civile, con la finalità di acclarare la condizione di ogni cittadino (status) attraverso le vicende che avvengono nel corso della propria vita, sempre però nel rispetto dei limiti posti dall’ordinamento, nell’osservanza di tutte le disposizioni normative esistenti. Il regolamento non è pensato e, forse, non è neanche pronto a resistere ad un uso “politico”, non corretto, di quelle norme che dovrebbero, al contrario, riconoscere e legittimare solamente quelle situazioni che sono ammesse e consentite dal nostro ordinamento: tuttavia, i principi fondamentali dello stato civile, il giusto senso dell’intero regolamento è stato ben compreso e messo in pratica dagli ufficiali di stato civile delegati, dagli addetti al servizio, i quali si sono ben guardati dal procedere a trascrizioni di atti contrastanti con il nostro ordinamento, dimostrando una professionalità, serietà e competenza davvero encomiabili.