Decidendo in ordine alla pretesa dei familiari del de cuius, che si consideravano legittimati in tal senso ex d.lgs. n. 196/2003 in quanto titolari di un interesse ad agire “a tutela propria o per ragioni familiari meritevoli di protezione”, la Corte di legittimità ha precisato invece come essi abbiano diritto di conoscere esclusivamente i dati personali che riguardino loro stessi, ma non pure persone terze, così accogliendo quanto dedotto nel ricorso proposto dal Garante per la protezione dei dati personali avverso il provvedimento di merito che aveva di contro autorizzato l’accesso al documento.
Dunque «in tema di trattamento dei dati personali, tra i dati concernenti persone decedute, ai quali hanno diritto di accesso gli eredi a norma dell’articolo 9, comma terzo, del d.lgs. 196/2003, non rientrano quelli identificativi di terze persone, quali sono i beneficiari della polizza sulla vita stipulata dal de cuius, ma soltanto quelli riconducibili alla sfera personale di quest’ultimo».
