Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la doppia sentenza conforme di condanna per il delitto di diffamazione aggravata dall’uso dello strumento telematico (art. 595 comma 3 c.p.) nei confronti di una imputata che, dopo essersi procurata un video pornografico ritraente una donna nell’atto di fare sesso, vagamente somigliante alla persona offesa, lo divulgava liberamente nella Rete mediante programmi di file sharing, identificandola falsamente come la protagonista del filmato al solo fine di screditarla e di infangarne la reputazione.
COMMETTE DIFFAMAZIONE COLUI CHE, ATTRAVERSO SOFTWARE DI CONDIVISIONE “P2P”, CONSAPEVOLMENTE DIFFONDE IN RETE UN FILMATO PORNOGRAFICO, INDICANDO FALSAMENTE LA PERSONA OFFESA COME PROTAGONISTA DEL VIDEO AL FINE DI SCREDITARLA(Cass. Pen., sent. n. 22933 del 28.05.2015)di Nicola Apollonio
