Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte si discute dell’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento dell’imputato o dell’indagato a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa e dell’obbligo di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
Oggetto di esame è un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Treviso, confermata dal Tribunale del Riesame di Venezia, con la quale veniva appunto disposta e confermata l’applicazione della misura cautelare ex art. 282 ter c.p.p., impugnata dalla Difesa dell’indagato, che lamentava – tra i motivi di ricorso – l’indeterminatezza della misura applicata.
Rimarcando un orientamento già consolidato, i Giudici di Piazza Cavour sostengono che le esigenze di cautela sottese alla norma (ex art. 282 c.p.p.) devono conciliarsi con i diritti e le necessità della persona cui la misura cautelare deve essere imposta e che, pertanto, deve: a) determinare una compressione della libertà di movimento dell’onerato nella misura strettamente necessaria alla tutela della vittima, b) deve assicurare una sufficiente determinatezza, affinchè sia ben chiaro all’obbligato quali comportamenti deve tenere e sia eseguibile il controllo sulla corretta osservanza delle prescrizioni a lui imposte.
A tal fine annullano l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Venezia, sostenendo che il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa deve necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi oggetto del divieto. Solo così il provvedimento può dirsi completo, consentendo contestualmente l’esecuzione ed il controllo delle prescrizioni in esso contenute, funzionali al tipo di tutela che si vuole assicurare.
