“Il  consenso  del  primo  genitore,  se  il  figlio  è  infraquattordicenne,  non  può  che  essere considerato  come  indissolubilmente  legato  alla  persona  del  primo  genitore…. Spetta   solo   al   genitore   di   consentire   al   secondo   riconoscimento,   legittimando,   in   caso   contrario,  l’altro   genitore   a   promuovere   l’azione   per   ottenere   sentenza   sostitutiva,   in   un   procedimento  in   cui   il  primo  è  contraddittore  necessario,  come  il  minore,  rappresentato  dal  tutore.” Principi importanti affermati dalla Cassazione Sezione Prima Civile con decisione n. 17277 del 30/7/2014, a conclusione di una vicenda molto particolare: la madre non aveva riconosciuto il neonato alla nascita,  riconosciuto solamente dal padre,  il quale però, dalle indagini esperite dal Tribunale per i Minorenni, era risultato incompatibile biologicamente e, quindi, privato della potestà genitoriale con contemporanea nomina di un tutore provvisorio. In tale frangente, era ricomparsa la madre, che aveva chiesto al Tribunale per i Minorenni di essere autorizzata ad effettuare il riconoscimento, con opposizione del tutore provvisorio che ne sosteneva l’inammissibilità, tesi accolta dal Tribunale per i Minorenni che rigettava il ricorso della madre. In questo percorso, veniva completamente escluso il padre naturale, sul presupposto che essendo privato della potestà genitoriale, non potesse più esprimersi in merito al consenso al riconoscimento. In secondo grado, la Corte di Appello era di tutt’altro avviso, sostenendo che toccava solamente al padre esprimere il consenso al riconoscimento, come facoltà iure proprio, escludendo qualsiasi competenza del tutore. La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso del tutore contro la sentenza della Corte di Appello, confermava che solamente il genitore che ha riconosciuto per primo il figlio infraquattordicenne, può esprimere il consenso al riconoscimento a favore del secondo genitore, anche se il primo genitore risulti sospeso dalla potestà genitoriale, addirittura, come nel caso in esame, in quanto incompatibile biologicamente e, dunque, non genitore biologico. Pertanto, la madre dovrà presentarsi di fronte all’ufficiale dello stato civile per effettuare il riconoscimento e solamente qualora il padre rifiuti il consenso, potrà rivolgersi al Tribunale al fine di ottenere una sentenza che tenga luogo del consenso mancante: è appena il caso di ricordare che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 219/2012, il Tribunale competente sarà quello ordinario e non più quello  per i Minorenni.