21 OTTOBRE 2011 – SULLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO SULLA DISCIPLINA ANTICIPATA IN CASO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

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CamMiNo-Camera Minorile Nazionale, associazione di avvocati che si occupano prevalentemente di  diritto  di  famiglia  e  minorile,  esprime  viva  preoccupazione  circa  la  proposta  del  Consiglio Nazionale  del Notariato  che  introduce modifiche  nell’attuale  disciplina  di  separazione  e  divorzio nonché delle convenzioni matrimoniali.
Secondo  tale  proposta  l’art.  162  c.c.  sarebbe modificato  riconoscendo  ai  coniugi  la  possibilità  di disciplinare, in qualsiasi momento, anche prima di contrarre matrimonio, i loro rapporti patrimoniali nell’ottica  di  successivi  eventuali  separazione/divorzio.  Attraverso  le  convenzioni  in  questione sarebbe  pertanto  consentito  ai  coniugi  la  gestione  anticipata  e  consensuale  dei  loro  rapporti patrimoniali post cessazione della convivenza, evitando così che la negoziazione di essi sia rinviata al successivo momento della crisi coniugale. Si prevede inoltre l’inserimento di un art. 162-bis c.c.il quale  disciplinerebbe  l’ipotesi  che  i  nubendi  regolino  preventivamente,  e  in  vista  di  una  futura separazione,  tutti  i  loro rapporti patrimoniali, mediante atto pubblico notarile, alla presenza di due testimoni e  la medesima forma è richiesta per  le modifiche o  lo scioglimento di  tale convenzione.
Le  previsioni  riguardanti  figli  minori  o  non  economicamente  autosufficienti  dovrebbero  essere preventivamente autorizzate dal giudice.
Al riguardo CamMiNo-Camera Minorile Nazionale osserva, tra l’altro, che:
1)  nelle  relazioni  familiari  sussiste  un  indissolubile  intreccio  tra  aspetti  personali  e  patrimoniali connessi  nella  fisiologia  della  relazione  così  come  al  momento  o  dopo  la  rottura  del  vincolo coniugale,  primi  fra  tutti  quelli  derivanti  dall’esercizio  della  potestà  genitoriale  (o,  secondo  le indicazioni  di  diritto  convenzionale  ed  europeo,  della  responsabilità  genitoriale),  dell’affidamento dei  figli  e  del  trattamento  economico  legato  a  questi  ultimi  in  tema  di  mantenimento  e  di assegnazione della casa familiare. Si tratta di tutela di diritti personalissimi di rango costituzionale di soggetti vulnerabili, il cui interesse superiore è criterio determinante di giudizio sempre in forza del diritto convenzionale ed europeo, il cui vaglio spetta al giudice. La proposta esprime invece una visione meramente  patrimonialista  delle  relazioni  familiari  che  prescinde  dall’impostazione  della tutela dei diritti inviolabili della persona –specie se soggetto vulnerabile- cui invece il sistema tende
anche in forza del recepimento del diritto convenzionale ed europeo.
2)  Inoltre  il  sistema  di  disciplina  (anche  patrimoniale)  delle  relazioni  familiari  -pur  dopo  la cessazione  della  convivenza  coniugale-  è  soggetto  alla  clausola    rebus  sic  stantibus  con  la  quale confligge  strutturalmente  la  previsione  di  una  formalizzazione  astratta  e  temporalmente  (anche molto) anticipata della disciplina dei rapporti successivi. Tale clausola presupposta, infatti, è volta a attuare una disciplina sempre finalizzata alla tutela del soggetto vulnerabile quale tempo per tempo si conforma nella concreta fattispecie.
3) Lacunosa appare  la proposta,  tra  l’altro, sulla natura e finalità della preventiva “autorizzazione” da parte della Autorità Giudiziaria quando le convenzioni coniugali anticipate riguardino i figli, sia perché,  evidentemente,  il  trattamento anche patrimoniale dei  figli dipende da quanti  saranno e da quale  sarà,  in  quel  momento,  la  situazione  patrimoniale  dei  genitori,  sia  perché  riguardando  la proposta solo le coppie coniugate, si attuerebbe un’ulteriore ingiustificata discriminazione dei figli nati da genitori coniugati o non coniugati, in evidente contrasto con gli artt. 3 e 30 Cost, e anche con le riforme in fieri (v. DDL 2805 S).
CamMiNo  si  rende  conto  dell’opportunità  talvolta  di  una  disciplina  anticipata  delle  situazioni patrimoniali  anche  in  vista  di  una  crisi  futura  (ad  es.  quando  l’acquisto  della  casa  destinata  a abitazione familiare avviene con l’apporto non paritetico dei nubendi o coniugi e vi è il significativo intervento  di  terzi  –famiglie  d’origine-  difformemente  a  quanto  previsto  dal  titolo  di  proprietà).
Tuttavia  la  proposta  in  esame  –che  oltretutto  comprime  anche  il  ruolo  nodale  dell’avvocato  nella composizione dei conflitti e nella formazione degli accordi- appare pregiudicare in modo rilevante un equilibrio normativo e sociale con modalità antitetiche alle  linee evolutive dell’ordinamento  in tema di relazioni familiari e diritti personali.  
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Comunicato Stampa su proposta notariato ottobre 2011