DDL BULLISMO, CAMMINO: L’INASPRIMENTO DELLE PENE NON CENTRA L’OBIETTIVO

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Approderà in Aula alla Camera il 13 settembre il testo licenziato dalle Commissioni Affari Sociali e Giustizia. Cammino: no all’inasprimento delle pene e ulteriori misure repressive; sì alla tutela dei minori e all’educazione ad una nuova cittadinanza digitale.

Cammino-Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni non è soddisfatta per il contenuto finale del testo del DDL C 3139 sulle misure per combattere bullismo e cyberbullismo minorile approvato il 27 luglio scorso dalle Commissioni Affari Sociali e Giustizia della Camera. Approda in  Aula il 13 settembre un testo nel quale il focus risulta spostato dai necessari recupero e rieducazione dei soggetti minorenni (vittima ed autore) a previsioni repressive di ogni spazio utilizzato in rete con finalità assimilate al bullismo.

Risulta caduto nel vuoto l’appello dei numerosi esperti del settore – tra i quali i rappresentanti di Cammino – ascoltati in audizione dai membri delle Commissioni nel corso dell’iter di approvazione del DDL che si sono manifestati assolutamente contrari all’introduzione di una nuova figura di reato e/o aggravanti specifiche. Il testo attuale prevede una modifica all’art. 612 bis del codice penale recante l’introduzione di una nuova circostanza aggravante che si estende anche agli adulti; viene reso perseguibile anche un solo post nei social network ipoteticamente offensivo, annullando in questo modo il diritto alla libera espressione del cittadino.

CamMiNo, come molti altri, ritengono che il fenomeno non si combatta con l’inasprimento delle pene: lo strumento principale di promozione del cambiamento e di contrasto al fenomeno deve essere  l’intervento in sede amministrativa, sia preventiva, sia contestuale, sia successiva; servono misure anche di sostegno alla responsabilità dei genitori di vittima e autore.

Nulla è stato previsto sull’opportunità dell’intervento amministrativo del Giudice specializzato Minorile che consente di adottare misure volte al recupero del minorenne autore con il vantaggio di poterle rivolgere anche agli infraquattordicenni (non imputabili) e ai giovani adulti, sino al compimento del 21° anno di età.

Irragionevole è l’attribuzione della competenza della procedura dell’ammonimento al Questore mentre è stato ignorato il Pubblico Ministero Minorile che, come affermato nel documento di CamMiNo, “… ha le competenze e le risorse adatte ad interloquire con un minorenne e a renderlo consapevole del disvalore personale e sociale della sua condotta “.

Non è previsto il sostegno alla vittima da parte dei servizi alla persona: mentre è evidente che sussiste un suo diritto di essere tutelata e riaccompagnata nel faticoso necessario cammino di recupero. Ignorato il positivo apporto che potrebbe essere fornito dal Dipartimento di Giustizia Minorile nell’ambito di un testo di legge intitolato alla tutela dei soggetti minorenni!

Non ci si può che augurare un’opportuna ulteriore più approfondita riflessione sull’importante iniziativa legislativa per contrastare una piaga sociale, quella del bullismo e soprattutto del cyberbullismo minorile in costante e preoccupante crescita nel nostro Paese.

 

 

 

Lorenzo Coletta

addettostampa@cammino.org

www.cammino.org

CamMiNo – Via Trionfale, 6551 – 00135 Roma

pdf Comunicato stampa